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GESTIONE RIFIUTI 4.0

REBAT SERVIZI offre alla tua azienda le migliori soluzioni per la Gestione, il Deposito, il Recupero e lo Smaltimento dei rifiuti.

Deposito Preliminare Rifiuti

Classificazione rifiuti

Gestione Amministrativa

Registro cronologico di carico e scarico

Recupero e/o smaltimento dei propri rifiuti

Trasporto dei rifiuti e Formulario

Servizi

Gestione Amministrativa

Grazie alla gestione telematica dei tuoi registri di carico e scarico rifiuti siamo in grado di effettuare i carichi e gli scarichi nei termini di Legge. Su ogni carico saranno effettuati 3 controlli prima di essere registrati definitivamente.

Il primo controllo sarà effettuato dal nostro operatore che avrà l’onere di fare visita presso la vostra azienda con cadenza programmata. Il secondo controllo avviene in automatico dal nostro sistema informatico, confrontando i dati inseriti con i quantitativi riportati negli ultimi 2 MUD (Modello Unico Dichiarazione) ed infine l’ultimo controllo viene eseguito dagli operatori del nostro Centro di Controllo e Gestione Rifiuti 4.0, minimizzando così qualsiasi margine di errore.

Sarà inoltre nostra cura inviare telematicamente la dichiarazione annuale MUD nei tempi e nei modi previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

Servizi

Deposito Preliminare Rifiuti

Il Produttore del rifiuto è sempre Responsabile dello stesso e pertanto una cattiva gestione implica possibili sanzioni da parte degli Organi competenti. Evita spiacevoli situazioni per te e la tua attività grazie alle visite mensili di un nostro incaricato, che dovrà concertare con le aziende le migliori soluzioni per il deposito temporaneo dei rifiuti, facendo attenzione alle tue esigenze lavorative, di spazi e di praticità del lavoro.

Ti forniremo una consulenza gratuita per una corretta identificazione del rifiuti e provvederemo inoltre ad individuare l’esatta classificazione e la compilazione delle schede di omologa che saranno necessarie per lo smaltimento.

Servizi

Recupero e/o Smaltimento dei Propri Rifiuti

Ti informeremo quando procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla tua attività, nei tempi previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

Possiamo anche individuare, su richiesta, smaltitori diversi da noi, così da ottimizzare i tuoi costi di smaltimento, e sarà premura del nostro Centro di Controllo e Gestione Rifiuti 4.0 verificare la validità di tutte le autorizzazioni dei tuoi smaltitori e trasportatori di rifiuti speciali.

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D.Lgs 152/2006

Nuove misure che prevedono obblighi immediati

Con il nuovo decreto in vigore dal 26 settembre 2020 che modifica il D.Lgs 152/2006 recependo le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852, il tema
dei rifiuti sarà soggetto a costante cambiamento e pertanto la scelta di figure professionali preparate giocherà un ruolo importante per la tua Azienda.

Tra i temi affrontati dal nuovo decreto che potrebbero interessare la tua attività:

Il D.Lgs n. 116/2020 modificando il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), interviene con misure che prevedono obblighi immediati, altre che entreranno in vigore successivamente ed altre ancora che prevedono delle misure attuative.

Registro cronologico di carico e scarico

Fino all’attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l’art. 188-bis, l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.

Viene modificato invece l’obbligo di conservazione, che passa (riducendosi) dai cinque ai tre anni. Viene specificato inoltre che tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero).

Evidenziamo che attualmente tale annotazione non è prevista nella modulistica ad oggi a disposizione, in quanto riguarda esclusivamente i rifiuti e pertanto – salvo prescrizione specifica contenuta all’interno dell’autorizzazione – il registro vigente non prevede (e non consente) di annotare ciò che NON riguarda i rifiuti.

Responsabilità nella gestione dei rifiuti

Viene confermata l’esclusione della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 (Allegato C alla parte Quarta del Codice dell’Ambiente), o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12 (Allegato B alla parte Quarta del Codice dell’Ambiente), al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato, entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (con la possibilità dell’invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi l’originale).

Tuttavia, per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto.

Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Classificazione rifiuti

Viene prevista l’adozione, entro il 31 dicembre 2020, da parte del SNPA (sistema nazionale protezione ambientale) di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto.

Trasporto dei rifiuti e Formulario

Viene introdotta una nuova previsione circa la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.

Viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei formulari, che si riduce (così come per il Registro c/s) da cinque a tre anni.

Si introduce, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, la possibilità di procedere all’acquisizione dei VI.VI.FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco.

Etichettatura Imballaggi

Si segnala una criticità importante sorta con la pubblicazione del decreto in esame relativa alle modifiche apportate al comma 5 dell’articolo 219 del Codice dell’Ambiente in materia di etichettatura degli imballaggi.

In particolare, la precedente formulazione della disposizione, nello stabilire che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, rimandava ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura, viceversa, la nuova formulazione, in vigore dal 26 settembre, pone in capo ai produttori obblighi informativi e di etichettatura importanti e di dubbia interpretazione.

Al fine di risolvere le immediate criticità applicative, legate anche all’apparato sanzionatorio (pienamente operativo in relazione alla nuova disciplina sui criteri informativi degli imballaggi). A tal proposito, segnaliamo che Confindustria sta lavorando con il Ministero per la predisposizione di un emendamento che inserisca in tempi rapidi un regime transitorio alla disposizione.

REBAT SERVIZI

COME POSSIAMO AIUTARTI

Se stai cercando un’azienda in grado di gestire tutto questo, che sappia seguirti in ogni passaggio e fornirti, così come facciamo già con centinaia dei nostri clienti, un supporto continuo e fondato sull’esperienza lavorativa, contattaci.

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